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    ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

    Assicurazione professionale

    Il 15 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo per gli architetti di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. Tale imposizione si estende a tutti i professionisti iscritti all’albo che svolgano attività che prevedono un rapporto diretto con il cliente.
    Gli architetti al conferimento dell’incarico devono indicare al committente gli estremi della polizza, il massimale e successivamente ogni eventuale variazione (art. 9 della Legge 27/2012 e art. 5 del DPR 137/2012).

    Casi particolari:

    1. Professionisti in regime di collaborazione con uno studio in via continuativa: la polizza assicurativa del titolare dello studio deve includere un’apposita clausola in cui si specifichi che i collaboratori, i dipendenti e i tirocinanti devono intendersi ricompresi nella copertura assicurativa stipulata.
    2. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente con rilevanza esterna (ad esempio perizie, collaudi, etc.): è sufficiente inserire il dipendente o professionista nella polizza assicurativa dell’ente, come nel caso precedente.
    3. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati che svolgano attività professionale per l’ente senza rilevanza esterna: non è necessario stipulare una polizza assicurativa.
    4. Professionisti dipendenti di enti pubblici o privati in regime di part-time: è obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. Nel caso il professionista rientri nel profilo indicato nel punto 1 valgono le stesse modalità.
    5. Società di persone: non è necessario che la società sia assicurata, ma è sufficiente che i soci formalmente chiamati all’assunzione di incarichi professionali nei confronti della committenza siano assicurati.

     

     

    IL DECALOGO PER LA SCELTA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

    Dieci parametri da tenere sotto controllo per scegliere la polizza per la copertura della responsabilità civile più adeguata alle proprie esigenze professionali:

    1. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
    La formula “all risk” è quella maggiormente usata e consigliabile, che copre tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano la professione di Architetto. Le polizze di vecchio tipo sono invece “a rischio nominato”, cioè elencano i danni e le tipologie di eventi che l’assicuratore garantisce.

    2. ESCLUSIONI
    Nella polizza deve essere indicato cosa è escluso dalla copertura. Le esclusioni più comuni e inevitabili sono: dolo dell’assicurato, RC contrattuale, RC del costruttore, RC prodotto, insolvenza dell’assicurato, inquinamento, guerra e terrorismo, radiazione, amianto.
    È necessario che nella polizza siano incluse le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, come richiesto dalla Riforma delle professioni (DPR 137/2012 art. 5) ed è opportuno che sia compresa la copertura per responsabilità derivanti dal vincolo di solidarietà, anche se molte
    compagnie non la riconoscono. Nelle polizze migliori non vi è nessuna esclusione o eventualmente possono riguardare solo le “grandi opere”, per le quali si può fare un’estensione di polizza.

    3. COPERTURE AGGIUNTIVE
    Quelle consigliate sono:
    – RCT studio: Responsabilità Civile nei confronti di Terzi relativamente alla conduzione dello studio
    – RCO: Responsabilità Civile Operatori, ossia la copertura per gli infortuni subiti da prestatori di lavoro.

    4. SOGGETTI ASSICURATI
    La polizza deve coprire l’assicurato o le persone delle quali l’assicurato è responsabile (dipendenti e collaboratori).

    5. FORMA CONTRATTUALE
    Esistono 2 tipi di contratti:
    – CLAIMS MADE: comprende tutti i danni per cui la richiesta di risarcimento

    perviene per la prima volta durante il periodo di validità della polizza.
    – LOSS OCCURRENCE: comprende tutti i danni che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento in cui perviene la richiesta di risarcimento.
    La formula maggiormente usata dalle compagne assicurative è quella Claims Made.

    1. CIRCOSTANZE PER LA DENUNCIA DI SINISTRO
      È consigliabile che le denunce di sinistro avvengano sempre in forma scritta. Benché i termini di legge prevedano 3 giorni di tempo per la denuncia, i termini per una denuncia estesa con descrizione dettagliata possono essere portati a 30 giorni.

      7. FRANCHIGIA E SCOPERTO
      La franchigia è l’imposto prestabilito che in caso di danno rimane a carico dell’assicurato. Lo scoperto è l’importo che resta a carico dell’assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo. È opportuno verificare che le franchigie o lo scoperto siano il più bassi possibile.

      8. DANNI CORPORALI E MATERIALI, DANNI PATRIMONIALI
      Le polizze più complete offrono la copertura senza riduzione del massimale. Si consiglia che vengano inclusi anche i danni da mancata rispondenza dell’opera, cioè quelli causati al committente dalla mancata rispondenza delle opere all’uso e alle necessità cui sono desti nate.

      9. RETROATTIVITÀ – ULTRATTIVITÀ
      È uno degli aspetti più delicati di una polizza: la soluzione consigliata è quella di avere una retroattività (cioè il limite temporale del passato prima del quale ogni atto compiuto dall’assicurato non è ricompreso in garanzia) illimitata e un’ultrattività o garanzia postuma (cioè la garanzia operante per i fatti avvenuti durante il periodo di validità della polizza, ma per richieste di risarcimento avanzate dopo la cessazione dell’assicurazione) a premio predefinito . Il mercato normalmente offre una retroattività di 5 anni e la garanzia postuma di 2 o 5 anni con un aumento del premio.

      10. MASSIMALI E PREMIO
      Solitamente il premio viene determinato sul fatturato dell’esercizio fiscale dell’anno precedente.
      Molte compagnie propongono la “regolazione del premio”, cioè un pagamento del premio che preveda una cifra fissa da pagare anticipatamente e un conguaglio da pagare a posteriori a seconda del fatturato.
      Il mercato assicurativo offre massimali da 250mila a 10milioni di euro: ogni architetto dovrà valutare con attenzione il proprio massimale a seconda dell’attività svolta. È da notare che all’interno del massimale sono compresi per legge i costi di difesa dell’assicurato fino al 25% del risarcimento: molte compagnie non lo segnalano.