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  • VORREI SAPERE – Domande frequenti

    VORREI SAPERE – Domande frequenti

     

     

    SU QUESTA PAGINA LE DOMANDE, E LE RISPOSTE, POSTE CON MAGGIORE FREQUENZA A info@ordinearchitettiteramo.it

     

     

    Per mantenere un rapporto costante con gli iscritti l’Ordine degli Architetti di Teramo ha istituito uno sportello con indirizzo di posta elettronica: info@ordinearchitettiteramo.it

    che potrà consentire ad ogni iscritto di porre domande di chiarimento sull’attuale fase e su tutti i temi complessi che in questo momento interagiscono con l’attività professionale. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate, se di pubblico interesse, su questa pagina.

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    1) Sono un iscritto al solo albo degli Architetti P. P.C. e sono dipendente della pubblica istruzione. Volevo sapere se è possibile nella mia situazione redigere degli atti catastali ( 2 o 3 variazioni docfa non di più)  con la famosa prestazione occasionale, considerando che:

    • Sono dipendente della pubblica istruzione e avendo un’altra forma di previdenza non posso essere iscritto a INARCASSA;
    • La gestione separata è prevista su redditi eccedenti i 5.000 euro e non sarà il mio caso perché si tratterebbe di cifre molto inferiori;
    • Chiederei autorizzazione al dirigente scolastico;
    • Le prestazioni avrebbero carattere di saltuarietà e secondarietà.

    Sul tema cercando sul web  ho trovato dei pareri da parte di alcuni ordini tra cui quello di Roma del 31/07/2019 e delle risposte del ÇNAPPC (protocollo. 589 del 19/02/2016) che non chiudono le porte a questa forma di prestazione e dicono in buona sostanza che vanno valutate le situazioni caso per caso secondo i requisiti di assenza di abitualità.  Anche il parere del CNI che apriva ad una più ampia possibilità dell’uso della prestazione occasionale a mia interpretazione non sembra sia stato totalmente bocciato dalla nota MEF del 25 febbraio 2015 prot. 4594 che si esprime si in maniera più restrittiva sul tema escludendo la possibilità di superare la soglia dei 5.000 euro e dei 30 gg, specificando nello stesso tempo che “ un  iscritto  all’Albo  che  svolga  attività  professionale,salva  prova  contraria  circa  la  mera  occasionalità  della  singola  prestazione  svolta,  è  tenuto  all’apertura  di una  partita  IVA  ed  alla  obbligatoria  fatturazione  della  prestazione  stessa”. Chiedo a codesto spett.le Ordine, se l’attività sopra menzionata di una singola variazione catastale o 2 possono essere considerate mere prestazioni occasionali o in caso contrario cosa devo fare preliminarmente per redigere questi atti..

    Il termine “occasionale” non è, in questo ambito, sinonimo di “sporadico”. In merito al quesito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata. Se ne consiglia un’attenta lettura al fine di non perseguire procedure che risultano erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine.

     

    2) Buongiorno, vorrei gentilmente un’informazione, un’architetto iscritto all’Ordine degli Architetti in Lussemburgo, laureato ed abilitato in Italia, può esercitare la libera professione firmando progetti da presentare agli enti pubblici per il rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni in Italia.

    Si, nulla osta all’esercizio della professione in Italia per un iscritto all’Ordine del Lussemburgo, a maggior ragione tra l’altro, avendo acquisito il diploma universitario e l’abilitazione in Italia. Il reciproco riconoscimento dei titoli è regolato tra le nazioni europee, nel campo che riguarda la nostra professione, dalla Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi

     

      

    3) Sono un neoiscritto e da poco ho aperto la partita IVA e effettuato, come da regolamento, l’iscrizione a Inarcassa. Ma con una collega ci siamo posti una domanda sull’assicurazione professionale. Fatta eccezione il caso delle asseverazioni del Superbonus 110%, per qualunque altra asseverazione (CILA, SCIA, APE che ha come finalità l’accatastamento, pratiche DOCFA…) è necessario avere un’assicurazione professionale? La domanda sembra banale, ma non è poi così scontato e avviandoci piano piano alla libera professione ci domandavamo se fosse necessaria (non mettiamo in discussione la sua utilità, perché lo è di certo e ci tutela). Nel caso in cui fosse necessaria, avete la possibilità di darci dei consigli in merito?

    L’architetto, nello svolgimento della propria attività professionale, è costantemente sottoposto a responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari. A tutela del professionista e della committenza, il Dpr 137/2012, cosiddetto “Riforma delle Professioni” ha istituito l’obbligo per chiunque eserciti una libera attività, compresi quindi architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale. L’art.5 infatti così recita: Art.5. Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. L’obbligo quindi sussiste “nei confronti del cliente” al momento della ricezione di un incarico; obbligo che decade in assenza dello svolgersi dell’attività. La Riforma delle professioni ha fatto riferimento, in particolare, all’art.3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, al quale si rimanda, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013. Il professionista ha l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico” (ricordiamo l’obbligo della sottoscrizione del disciplinare d’incarico) “gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”. La violazione di tale norma, oltre a costituire illecito disciplinare, per cui si è sanzionati dal Consiglio di disciplina del proprio Ordine, espone a rischi economici non indifferenti il professionista. E’ bene sottolineare, infatti, come il massimale cui la polizza fa riferimento, non abbia alcuna relazione con l’importo medio delle opere della propria pratica quotidiana; i danni che potrebbero derivare al cliente, e non solo , sono infatti di altra natura e di altro rango; basti citare il danno che ne deriva da una errata interpretazione di una norma contenuta in un piano regolatore o dal malaugurato caso di grave incidente ad un operaio, per incuria del DL o per omesso controllo del CSE, anche nel caso di una piccola ristrutturazione, solo per fare qualche esempio.

    E’ il regime di libero mercato che consente ad ogni architetto di vagliare le offerte assicurative, valutare  preventivi e condizioni, e stipulare l’assicurazione che meglio si attagli alle proprie esigenze.

     

    4) Buongiorno, sono un laureato della sessione di marzo 2020 e, come altri colleghi, sosterrò l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione nella prima sessione del 2020. Volevo pertanto avere qualche delucidazione sulla data di svolgimento della prova, se si terrà a giugno o a luglio. Vorrei inoltre avere se è possibile qualche informazione sullo svolgimento dell’esame, considerando che sarà solo una prova orale, diversamente dalle precedenti sessioni.

    Rimandiamo al DM n.38 del 29 aprile 2020, con particolare riferimento all’art.1 che differisce i termini della prima sessione degli esami di Stato e al DM n.57 del 29 aprile 2020 che prescrive che l’esame venga costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. In merito allo svolgimento sarà la Commissione a chiarirne i termini.

     

    5) Vorrei partecipare ad un concorso pubblico per titoli ed esami, per Assistente Tecnico Geometra. Tra i requisiti di ammissione indicati sul bando è richiesto il  Diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un istituto tecnico per    geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico” indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” di cui al DPR 88/2010 o altro titolo di studio equipollente ai sensi di legge o titolo di studio assorbente e l’Iscrizione all’ Albo Professionale dei Geometri o dei Geometri Laureati. Pur non essendo in possesso del diploma istruzione secondaria superiore di Geometra, né dell’Iscrizione all’Albo Professionale dei Geometri o dei Geometri Laureati, ho conseguito la Laurea Magistrale in Architettura LM4, e sono iscritta all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Teramo, Sez. A, Sett. A. Vorrei conferma per sapere se i miei titoli sono considerati assorbenti rispetto a quelli richiesti per l’ammissione al concorso, in particolare per quanto riguarda l’Iscrizione all’Albo.

    E’ bene precisare come debba considerarsi necessaria e indispensabile l’assistenza di un legale per questioni come quella esposta. La risposta, comunque, sembrerebbe affermativa; viene in soccorso la Sentenza del Tar Basilicata n.72/2013 che ha sancito come, quando un bando di concorso preveda, come requisito di ammissione, il Diploma di Geometra, vada ammesso al concorso anche il candidato in possesso della Laurea in Ingegneria o della Laurea in Architettura.

    Si veda anche  TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 9.5.2008, n. 463, sull’assorbimento del diploma di geometra nella laurea in architettura. Va da sè inoltre che venga assorbito il criterio di iscrizione al proprio Albo professionale.

     

    6) In questo periodo di forzoso confinamento vengono offerti numerosi corsi, seminari, eccetera da parte di operatori privati (Imprese, Società di Consulenza, Produttori, …) che risultano interessanti nelle tematiche trattate e agili nella gestione (1-2 ore). Avendone seguiti alcuni, vorrei acreditarli come CFP “Autocertificazione” (1-2 crediti, secondo la durata riscontrable sulla locandina), ma le opzioni offerte non consentono di riscontrare questa possibilità. Vorrei istruzioni in merito, essendo le opzioni indicate con asterisco, dunque obbligatorie.

    Se i seminari sono stati seguiti tramite enti terzi accreditati al CNAPPC , non è necessario caricare su Im@teria l’autocertificazione poiché sarà l’Ente stesso a riconoscere i cfp. Se  l’Ente non è accreditato  li può inserire tra le certificazioni, delle quali verranno riconosciute per un massimo di 5 cfp per anno. 

     

    7) Vorrei partecipare ad un concorso, per l’accesso al quale è richiesta la laurea in ingegneria gestionale. Vorrei pertanto sapere se la laurea in architettura sia equipollente con quella in ingegneria gestionale, che dovrebbe far parte della macroarea “ingegneria civile”.

    Nel segnalare la Sentenza 20/03/2004 n. 469 del TAR Torino (Ai fini dei concorsi pubblici la laurea in ingegneria edile è equipollente a quella in ingegneria civile e a quella in architettura) la rinviamo alla pagina del MIUR relativa alla equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici 

     

     

    8) Vi invio questa e-mail per sapere se posso richiedere l’indennità di 600 euro emergenza essendo iscritto all’Ordine degli architetti ma senza Partita Iva e quindi senza iscrizione ad Inarcassa.

    Architetti e altri professionisti iscritti agli Albi professionali hanno diritto all’indennità se iscritti a una Cassa di previdenza.

     

     

    9) Sono iscritta all’Ordine degli Architetti. Purtroppo ho dovuto chiudere tempo fa la partita iva a causa della crisi che attraversa il nostro settore. Non credo di poter fare richiesta del contributo di 600€, giusto? Oppure ne avrei diritto riaprendo la partita iva adesso?  Tale soluzione  al momento mi sembra improponibile, visto il periodo di ancora maggiore crisi, ma mi chiedo: potrebbero valere tutti gli anni di iscrizione passati?

    Tra i requisiti per l’ottenimento del bonus una tantum di 600 euro non rientra il numero di anni di iscrizione ma esclusivamente l’iscrizione ad Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020

     

     

    10) Mi sono iscritto l’anno scorso, sulla piattaforma Imateria ad un evento formativo FAD asincrono, le cui iscrizioni sono state, a suo tempo,  chiuse, posso ancora frequentare il corso?

    Si, è possibile la partecipazione a tutti coloro che si sono iscritti in tempo

     

     

    11) Sono registrato al portale Inarcassa on Line ma non riesco ad entrare nel sito, in quanto ho smarrito il PIN e la PASSWORD. Spero che Voi possiate aiutarmi in qualche modo

    La procedura per recuperare Pin e Password è semplice, basta andare su questo link e compilare i dati richiesti.

     

    12) Ho seguito in questo mese diversi corsi di formazione. Qual è la modalità per accreditarli?

    L’accredito è automatico se divulgato attraverso la piattaforma Im@teria; in caso contrario è necessario autocertificare i CFP acquisiti mediante la procedura fornita, all’interno del sito Im@teria, dal menu “Autocertificazione formativa”

     

    13) Ho presentato in qualità di titolare di P. IVA, la domanda di iscrizione ad inarcassa in data 30 marzo 2020 inviando l’apposito modulo via PEC, non mi hanno dato alcuna risposta nè fornito il numero di matricola necessario per accedere ai servizi on line, devo comunicare qualcosa all’Ordine?  No

    Inarcassa aspetta forse di ricevere qualche dato dall’Ordine? No

     

    14) Il 3 Marzo ho fatto richiesta d’iscrizione ad Inarcassa; chiamando il call center, l’operatore mi ha detto che tutte le richieste saranno evase tra un mese e mezzo due mesi, facendo così venire meno la possibilità di richiedere il contributo di 600€, fondamentale in  questo momento di crisi. Vorrei sapere se è possibile fare un sollecito in modo da potere aderire per tempo.

    Riteniamo sia possibile sollecitare la segreteria di Inarcassa affinche porti presto a buon fine l’iter necessario all’iscrizione. Il corretto destinatario della sua richiesta è proprio l’Ente di previdenza, chiami il 

    call center allo 02 91979700

     

    15) Vorrei sapere se è sufficente l’nserimento dell’istanza su imateria per ricevere i crediti con autocertificazione per mostre,  visite ecc  o è necessario inviare anche una pec a voi

    E’ sufficiente l’inserimento su iM@teria

     

     

    16) Per il conseguimento dei CFP posso seguire i corsi che trovo su Imateria erogati da altri ordini provinciali?

    Si, è possibile conseguire CFP con tutti i corsi pubblicati su iM@teria 

     

    17) Vi vorrei porgere un quesito. Se non erro è stato prorogato a giugno il recupero dei crediti formativi relativi agli anni passati. A causa del covid 19 sono state bloccate tutte le attività di formazione è ciò rende impossibile tale recupero. Sarà consentito un ulteriore slittamento dei termini per recuperare i cfp degli anni precedenti? 

    Il Consiglio nazionale ha deliberato la proroga del semestre di ravvedimento operoso per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo; la nuova scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2020. Qui il link per leggere la Circolare n.22 del 10 marzo emanata dal CNA

     

     

    18) Ho ottenuto il pensionamento in data 1° dicembre 2019, rimanendo iscritto all’ordine e continuando a pagare i contributi all’Inarcassa in misura del 50%. Vi chiedo se ho i requisiti per inoltrare la domanda in merito al sussidio una tantum

    Dai beneficiari del sussidio sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa; rimandiamo, in ogni caso, ogni ulteriore precisazione direttamente alla fonte: tra i contatti, il call center Inarcassa allo 02 91979700

     

    19) Chi non ha la regolarità contributiva può chiedere il sostegno statale di € 600?

    Dal sito Inarcassa: “La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo).

    Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.

    Sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente. Per analogia a quanto sopra riportato  sono esclusi i pensionandi, vale a dire coloro che hanno presentato domanda di pensione, avendone i requisiti, e il cui provvedimento di liquidazione sia in corso.”

    A differenza della prima bozza di decreto attuativo, il testo definitivo  non contiene il requisito della regolarità in materia di obblighi contributivi.

     

    20) Posso svolgere, parallelamente alla mia attività di libero professionista, il ruolo di responsabile tecnico, nel rispetto della normativa vigente D.M. 37/2008 ex L. 46/90, a seguito di una proposta ricevuta da un Artigiano,Titolare di una Ditta Individuale, precisamente installatore di Condizionatori d’aria, pompe di calore, etc. 

    Il Decreto MISE 37/2008, all’art.3, comma 2, prescrive espressamente che “Il responsabile tecnico (..) svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, come la libera professione.