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  • Professionisti e strumento per il pagamento elettronico, il Tar boccia il ricorso degli architetti e conferma l’obbligo dal 30 giugno 2014

    Professionisti e strumento per il pagamento elettronico, il Tar boccia il ricorso degli architetti e conferma l’obbligo dal 30 giugno 2014

    Il POS sarà obbligatorio per tutti i professionisti dal 30 giugno 2014.

    Lo ha confermato il Tar Lazio con l'Ordinanza 1932 del 30 aprile 2014, che ha rigettato il ricorso presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.M. 24 gennaio 2014 che prevede l'obbligo di accettare pagamenti attraverso carte di debito a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 Euro per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi anche professionali.

    Ricordiamo, brevemente, che il D.M. 24 gennaio 2014 ha stabilito l'obbligo anche per i professionisti di dotarsi del POS a decorrere dal 28 marzo 2014; successivamente la Legge di conversione del Milleproroghe spostava al 30 giugno 2014 l'obbligo di dotarsi di POS per le attività che nell'anno 2013 hanno avuto un fatturato inferiore a 200.000 Euro.
    A seguito di tale obbligo, il CNAPPC ha presentato ricorso al TAR contro il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca D'Italia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del D.M. 24 gennaio 2014, laddove prevede (art. 2, comma 1) che l'obbligo di accettare pagamenti elettronici si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 Euro disposti in favore di imprese e professionisti.
    Il TAR con l'Ordinanza n. 1932/2014 ha respinto l'istanza cautelare del CNAPPC, ritenendo che il Decreto impugnato non sia viziato dalle illegittimità dedotte dal CNAPPC, né sotto il profilo della violazione di legge né sotto quello dell'eccesso del potere.

    Il commento del CNAPPC:
    “Riconfermiamo in tutto e per tutto le nostre posizioni: l'obbligo di utilizzo del POS da parte dei professionisti dal prossimo 30 giugno nulla ha a che fare con i principi di tracciabilità dei movimenti di denaro, realizzabili semplicemente con il bonifico elettronico configurandosi, invece, come una vera e propria gabella medioevale impropriamente e ingiustamente pagata a un soggetto privato terzo, le Banche, che – oltretutto – non svolgono alcun ruolo, nel rapporto tra Committente e Professionista”.

    Clicca qui per scaricare l’Ordinanza del TAR Lazio 1932/2014

    Fonte: www.acca.it/Default.aspx?TabId=80&ItemId=3047&view=Details&utm_source=4183&utm_medium=Ordinanza_TAR_Lazio_1932_2014