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    Architetti vs Ingegneri sulla progettazione di impianti collegati al fabbricato

    Con la sentenza n. 1550/2013, il Consiglio di Stato ha riconosciuto le competenze professionali degli architetti in materia di progettazione di impianti collegati al fabbricato.

    È stato così accolto il ricorso dell'Ordine degli architetti di Roma contro l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) riguardo le competenze in materia di impianti soggetti a omologazione Ispesl. Nel dettaglio, l'Ordine capitolino aveva impugnato il provvedimento con cui l'Ispesl negava agli architetti la possibilità di progettare impianti di riscaldamento accessori all'edificio, sostenendo che questo dovesse essere compito di un ingegnere.

    Ma il parere dei giudici di Palazzo Spada è risultata differente, stabilendo che nella competenza professionale degli architetti rientrano tutte le “opere di edilizia civile”, concetto da intendersi come “esteso oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato e, quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione”.

    Per formulare la sentenza i giudici fanno riferimento, in particolare, all'articolo 52 del regio decreto n. 2357/1925 che recita: “formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative”.

    In allegato la sentenza.

    Fonte: http://www.architetto.info/architetti-vs-ingegneri-sulla-progettazione-di-impianti-collegati-al-fabbricato_news_x_14900.html