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  • LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183 Art. 15

    LEGGE 12 novembre 2011 , n. 183 Art. 15

    Dal 1° gennaio le pubbliche amministrazioni non possono più né chiedere né accettare certificati dai cittadini. Lo prevede la legge 183/2011, in cui si stabilisce che i certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni riguardanti stati e qualità di un privato (residenza, iscrizione in un Albo, situazione penale e tutti gli altri stati elencati nel Dpr 445/2000) sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le pubbliche amministrazioni non possono quindi più richiedere né accettare queste tipologie di certificati. Per conoscere stati o qualità di un privato le pubbliche amministrazioni potranno ottenere i dati direttamente dagli enti che li possiedono, oppure richiedere al cittadino interessato di dichiararli con autocertificazione. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni devono riportare la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”, pena nullità.

 Le pubbliche amministrazioni che necessitano di acquisire informazioni sull'iscrizione all'Albo degli architetti della Provincia di Teramo possono farlo mediante consultazione dell'ALBO degli iscritti presente sul sito.