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  • Formazione Professionale Continua. Le nuove linee guida 2020.

    Formazione Professionale Continua. Le nuove linee guida 2020.

    La professione di architetto è sempre più complessa e non solo per la composita macchina normativa che caratterizza il lavoro nell’architettura, nelle costruzioni e nell’urbanistica, ma anche per le recenti norme della riforma delle professioni. Si rendono così necessarie politiche di aggiornamento in un processo di costante riqualificazione.

    Per migliorare e modernizzare la professione il CNAPPC ha accolto lo stimolo ad adeguarsi a quasi tutti i colleghi europei, approntando il “Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo” in attuazione dell’art.7 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137.

    Ottenuta l’approvazione dal Ministero della Giustizia sul Regolamento, abbiamo predisposto assieme agli Ordini provinciali le Linee Guida e di coordinamento attuative al regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.

    QUI LE NUOVE LINEE GUIDA 2020.

    Si evidenziano alcuni articoli.

    5.5 – Dipendenti pubblici

    Ai fini del rispetto degli obblighi formativi previsti per tutti gli iscritti dal Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo e dalle presenti Linee Guida, in attuazione dell’art. 7 del DPR 137/2012, saranno validati tramite gli Ordini territoriali e preferibilmente sulla base di specifici accordi/protocolli d’intesa locali, i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida, attribuendo i corrispondenti CFP

    5.6 – Dipendenti privati

    In analogia con quanto previsto al punto 5.5, per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo

    7. ESONERI

    Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

    a. maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;

    b. malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

    c. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

    d. docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

    Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:

    • non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

    • non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

    • non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

    A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:

    • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;

    • coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);

    • coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

    L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i CFP relativi alle discipline ordinistiche). Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

    L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età. Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.