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    NOVITA’ LEGISLATIVE REGIONE ABRUZZO

    Sul B.U.R.A. n. 10 del 31 gennaio scorso, la Regione Abruzzo ha pubblicato la Legge Regionale 28 gennaio 2020, n. 3, contenente “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)”.

    La norma contiene importanti proroghe in materia edilizia e urbanistica,

    In particolare, all’Art. 10 (Modifica di disposizioni legislative regionali in materia urbanistica) si dispone

    RECUPERO SOTTOTETTI
    – modifica della L.R. 18 aprile 2011, n. 10 – Norme sull’attività edilizia nella Regione Abruzzo – dove all’art. 1 (Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti) al comma 1 le parole “di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite con le seguenti “del 31.12.2019”. Il comma, quindi, viene così modificato:
    1. La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l’obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. E’ consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data del 31.12.2019 previo rilascio del titolo edilizio abitativo. – al comma 3 della stessa legge le parole “per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge” sono abrogate, pertanto il comma è così modificato:

    3. Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti è consentitoalle seguenti condizioni:
    – dopo il comma 4 della stessa legge è inserito il seguente:
    “4-bis. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 1 è consentito anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti.”;
    – al comma 11 la frase ” Nell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 – U.P.B. 02.01.003 – denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti”” è sostituita con la seguente: ” Nell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione”“.

    Viene inoltre interamente abrogato l’articolo 85 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2004) relativo a “Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti”.

    PIANO CASA

    Alla legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 3 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:
    “3. Nell’ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di versamenti in eccesso o rinuncia, la somma è restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell’ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 -Missione 1, Programma 04, Titolo 1 – denominato “Rimborso oneri di urbanizzazione.”;
    b) al comma 4 dell’articolo 11, le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022“.

    Le disposizioni del Piano Casa, quindi, sono prorogate a tutto il 2022.


    Si informa inoltre che sul BURA n. 9 del 24 gennaio scorso, è stato pubblicato il  Nuovo Prontuario “Prezzi informativi delle opere edili nella Regione Abruzzo“.