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  • Art. 2 comma 4 septies D.L. n. 225 del 2010 – Sentenza Corte di Cassazione 20138/2014 – Richiesta di quesito interpretativo

    Art. 2 comma 4 septies D.L. n. 225 del 2010 – Sentenza Corte di Cassazione 20138/2014 – Richiesta di quesito interpretativo

    Il Ministero della Giustizia, con l’allegato parere reso al Consiglio Nazionale degli Architetti il 16 luglio 2013 m_DG.DAG.17/07/2013.0086138.U, in qualità di Ministero vigilante, ha fornito quesito interpretativo in materia elettorale relativo all’art. 2 comma 4 septies del D.L. n. 225 del 2010, sulla possibilità di tre mandati consecutivi.

    A seguito di reclamo elettorale su tale tematica, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, in qualità di organo di magistratura, con decisione 13/2013 dell’11 ottobre 2013, ha accolto il reclamo attenendosi alle indicazioni fornite dal Ministero vigilante.

    A fronte di successivo ricorso per Cassazione, avverso la decisione 13/2013 del Consiglio Nazionale, la Corte di Cassazione, con l’allegata sentenza n. 20138/2014, nel cassare la decisione del Consiglio Nazionale, ha fornito una interpretazione dell’art. 2 comma 4 septies del D.L. n. 225 del 2010, specificando che la ratio di tale norma “e’ di consentire eccezionalmente, in deroga alla disciplina ordinaria del D.P.R. n. 169 del 2005, art. 2, comma 4 la possibilita’ di tre mandati consecutivi”.

    Secondo la Cassazione, “l’espressione “… per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione”, si riferisce ai componenti in quanto facenti parte di ordini professionali in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010 e non ai singoli consiglieri in carica in detto momento”.

    Entrambi i provvedimenti hanno provocato una situazione di incertezza interpretativa, che non ha consentito una programmazione di graduale rinnovo dei componenti dei Consigli degli Ordini, e che potrebbe determinare, allo stato attuale, un rinnovo di oltre il 90% dei componenti degli Ordini provinciali, destabilizzando il sistema ordinistico e con evidenti difficoltà operative che ne deriverebbero nell’immediato da tale radicale cambiamento, stante i problemi quotidiani legati alla formazione professionale, tenuta dell’albo e funzione pubblica attribuita agli Ordini e confermata recentemente sia dall’A.N.AC che nel corso delle revisioni del disegno di legge sul lavoro autonomo.

    Un problema di “governabilità” legata ad un cambiamento radicale della quasi totalità dei propri componenti avrebbe effetto destabilizzante per qualsiasi organismo o istituzione, governativa, parlamentare, comunitaria, per gli organi di magistratura o comunque per ogni altra istituzione avente valenza politica e amministrativa sul territorio. Allo stato, vi sono numerosi componenti, in quanto facenti parte di Ordini territoriali, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010 si trovavano ad adempiere al loro primo mandato.

    Tali Ordini si troveranno, nella prima metà del 2017, ad indire le procedure elettorali ex DPR 169/2005 per il rinnovo dei loro componenti, ed a fronte di quanto espresso dalla Cassazione nella citata sentenza, appare necessario fornire loro indicazioni certe ed univoche, tese anche ad evitare contenziosi di natura elettorale, che investirebbero il Consiglio Nazionale e comunque anche il Ministero vigilante.
    Stante l’interpretazione resa dalla Cassazione sulla possibilità di tre mandati consecutivi, sembrerebbe possibile una estensione della consiliatura al terzo mandato per quei componenti degli organi in carica che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 225 del 2010, si trovavano al loro primo mandato.

    Tale lettura renderebbe possibile l’attuazione di un graduale rinnovamento dell’intero sistema ordinistico territoriale, che verrebbe così “spalmato” nel prossimo mandato del 2017 e nel mandato successivo ad esso.
    Si rimane in attesa di riscontro, da parte del Ministero vigilante, sulla interpretazione delle sovraindicate disposizioni, necessaria per il funzionamento del vigilato Consiglio Nazionale e dei connessi Consigli dell’Ordine.