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    Sblocca Italia, il decreto atteso in Gazzetta Ufficiale. Tutte le novità

    E' stata inviata alla Ragioneria generale dello Stato la bozza del decreto legge Sblocca Italia, approvato il 29 agosto dal Consiglio dei ministri e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

    Dal testo della bozza sono scomparse diverse norme di interesse per il settore dell'edilizia e degli appalti: tra queste, il regolamento edilizio unico per tutti i Comuni; il differimento dal 1° luglio 2014 al 1° gennaio 2015 dell'obbligo del sistema informatico Avcpass; l'abolizione della responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore; lo sblocca cantieri minori, che prevedeva in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 l'aggiudicazione degli appalti in base a rating di legalità e sorteggio per le opere di importo tra 200.000 e 1 milione di euro).

    Di seguito riportiamo le principali misure che sembrano confermate.

    Art. 1

    Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo-Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale.

    Art. 3

    Disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell’economia: è previsto tra l'altro l'incremento per 3,9 miliardi di euro del Fondo Infrastrutture di cui all'articolo 18 del decreto Fare (Dl 69/2013).

    Misure di semplificazione per le opere incompiute segnalate dagli Enti Locali (art. 4)

    Al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, è data facoltà di riconvocare la Conferenza di Servizi, ancorché già definita in precedenza, funzionale al riesame dei pareri ostativi alla revisione dell’opera. Ove l’Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, i termini sono ridotti alla metà. Resta ferma la facoltà, da parte del Comune o dell’unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento alla valutazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia nei successivi trenta giorni.

    Vengono esclusi dal patto di stabilità i pagamenti relativi a opere segnalate dagli enti locali entro giugno 2014.

    Norme in materia di concessioni autostradali (art. 5)

    I concessionari di tratte autostradali nazionali possono, entro il 31 dicembre 2014, proporre modifiche del rapporto concessorio anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue, ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Il concessionario predispone un nuovo piano economico finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.

    Agevolazioni banda ultralarga

    Agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, nonché per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni mobili (Art. 6).

    Mitigazione rischio idrogeologico

    Norme per accelerare gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione (art. 7).

    Terre e rocce da scavo (art. 8)

    Al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di riordino e di semplificazione della materia secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

    b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

    c) proporzionalità della disciplina all’entità degli interventi da realizzare;

    d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall’ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.

    Affidamenti diretti per scuole, rischio idrogeologico e antisismica

    Per scuole, rischio idrogeologico e antisismica sono possibili affidamenti diretti di lavori fino a 200 mila euro (art. 9).

    Credito d'imposta per le infrastrutture (Art. 11)

    Il credito di imposta Ires e Irap fino a un massimo del 50% per le infrastrutture in project financing viene esteso a tutte le opere pubbliche (e non più solo per gli interventi strategici nazionali della legge obiettivo) e per le opere di importo superiore a 50 milioni di euro (in precedenza la soglia era di 200 milioni).

    Art. 12 Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi europei

    Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea, in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovvero in caso di inerzia, ritardo oinadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell’utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l’attribuzione ad altro livello di governo.

    Project bond e overdesign

    Gli articoli 13 e 14 recano, rispettivamente, misure per il rilancio dei project bond e sull'overdesign. L'art. 14 (Norma overdesign) dispone che “Non possono essere richieste modifiche dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore dell’infrastruttura, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione”.

    Semplificazioni per l'edilizia (art. 17)

    L'articolo 17 introduce diverse semplificazioni in materia edilizia, con numerose modifiche al Testo Unico (DPR n. 380/2001). Tra le novità c'è l'inclusione tra gli interventi di manutenzione straordinaria degli interventi che consistono nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.

    Scia per le varianti

    Sono realizzabili mediante SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività) e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

    Permesso di costruire convenzionato

    Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del Comune, con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.

    Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.

    La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II del presente decreto. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Art.18 Liberalizzazione del mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo

    Nell’articolo 79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

    «2-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attività alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 150 mila, è facoltà delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.».

    Art. 19 Esenzione da ogni imposta degli accordi di riduzione dei canoni di locazione

    La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

    Art. 20 Rilancio del settore immobiliare

    Confermate le misure per il rilancio del settore immobiliare con incentivi fiscali per le Siiq.

    Sconto Irpef del 20%

    Confermata la norma che prevede uno sconto Irpef del 20% per chi acquista un immobile residenziale energeticamente efficiente – classe energetica A o B – per affittarlo a canone concordato per 8 anni (LEGGI TUTTO). L'agevolazione si applica all'acquisto effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017.

    Affitto con riscatto (art.23)

    Il concedente, se inadempiente, è obbligato a restituire tutti i canoni incassati fino al momento dell'inadempimento. Qualora sia l'inquilino l'inadempiente, egli perde i canoni versati. Le parti dovranno stabilire il limite per i canoni in ritardo, ma non sarà possibile andare a un livello inferiore al 5%. Fissate a un massimo di 5 le rate che si potranno saltare con 100 rate mensili.

    Decoro urbano, agevolazioni per i cittadini

    Molto interessante la misura prevista all'art. 24. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. Per questi interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere.

    Semplificazioni per il patrimonio culturale (art. 25)

    I termini di validità di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del provvedimento finale.

    Con un apposito regolamento sono individuate le tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica non è richiesta (sia nell’ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica) e le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali.

    Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, fermo restando il divieto di derogare ai vincoli paesaggistico-culturali.

    Al fine di assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 14 aprile 2006, n. 163, le linee guida di cui al comma 6 del medesimo articolo sono stabilite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2014.

    LE NOVITÀ DELLO SBLOCCA ITALIA PER IL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI

    Conto termico (art. 22)

    Al fine di agevolare la accessibilità ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, il comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

    “2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza unificata sono determinati nuovi meccanismi e modalità di accesso all’incentivo, ispirate ai seguenti criteri:

    a) semplificazioni procedurali, con possibilità di avvalimento di modulistica predeterminata e accessibilità online;

    b) pubblicizzazione e trasparenza.”.

    Art. 40 Disposizioni relative ai piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

    Con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio sul posto sulla base delle seguenti direttive:

    a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul posto è elevata fino a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica;

    b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, ivi inclusi quelli già in esercizio al 1° gennaio 2015, non sono applicati i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete;

    c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto diversi da quelli di cui alla lettera b) i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema si applicano anche all’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete nella misura del 5%.

    Al fine di non ridurre l'entità complessiva dei consumi soggetti al pagamento degli oneri, la percentuale di cui al comma 1, lettera c) può essere aggiornata con decreti del Ministro dello sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:

    a) il primo aggiornamento può essere effettuato entro il 30 settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;

    b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in esercizio a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del pertinente decreto;

    c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti».

    Art. 41 Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni

    All’articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono fissate le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di incentivazione, secondo criteri di semplificazione procedurale e di trasparenza, al fine di garantire il massimo accesso agli incentivi di cui al comma 1.”;

    a) il comma 3 è soppresso.

    I decreti di cui all’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo sono adottati entro il 31 dicembre 2014.